L’APPRENDISTATO
L'Apprendistato è un contratto di lavoro finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani. È uno degli strumenti cardine del cosiddetto “sistema duale italiano” che integra istruzione, formazione e lavoro. Proprio in virtù della sua natura, in parte lavoristica in parte formativa, viene ritenuto lo strumento contrattuale più idoneo a favorire l'inserimento nel mondo del lavoro dei giovani tra i 15 e i 29 anni.
Il contratto di Apprendistato è regolato da specifici riferimenti normativi, sia nazionali che regionali, che afferiscono a diversi ambiti (Istruzione, Formazione, Lavoro). Attualmente è regolato dagli artt. 41 - 47 del Decreto Legislativo 81/2015 nel quale è confluito il precedente Testo Unico. (segue)
Offerta formativa
Il nuovo contratto di Apprendistato prevede la definizione di un piano formativo concordato fra l’istituzione formativa presso la quale l’apprendista sarà iscritto, l’azienda e l’apprendista stesso. Il Decreto stabilisce alcuni vincoli per la ripartizione oraria dell’attività fra formazione svolta presso l’istituzione formativa, formazione interna all’azienda e attività lavorativa. L’azienda non è tenuta al pagamento della retribuzione per le ore di attività di formazione svolta presso l’istituzione formativa, mentre per la formazione interna è riconosciuta una retribuzione pari al 10% di quella che sarebbe dovuta.
I datori di lavoro (in tutti i settori di attività) che intendono stipulare il contratto di apprendistato sottoscrivono un protocollo con l’istituzione formativa presso la quale lo studente è iscritto, secondo lo schema definito nel Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015.
Il Contratto di Apprendistato si articola in tre tipologie:
-
Apprendistato di I livello
-
Apprendistato di II livello
-
Apprendistato di III livello
Apprendistato di I livello
Finalità
Conseguimento della qualifica e del diploma professionale, del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e del certificato di specializzazione tecnica superiore.
Destinatari
Sono destinatari delle attività di formazione tutti i giovani di età compresa tra i 15-25 anni.
Durata
La durata del periodo formativo varia in relazione alla qualifica o al diploma da conseguire. In ogni caso, non può essere inferiore ai sei mesi. Il D. Lgs. 185 del 24 settembre 2016 ha introdotto, per i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, la possibilità per il datore di lavoro di prorogarne di un anno la durata nel caso in cui alla scadenza l’apprendista non abbia conseguito il diploma o la qualifica.
I periodi di formazione interna ed esterna sono articolati anche secondo le esigenze formative e professionali dell’impresa e le competenze tecniche e professionali correlate agli apprendimenti. Il Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015 che definisce gli standard formativi che costituiscono i livelli essenziali delle prestazioni, stabilisce che la durata massima sia così articolata:
-
tre anni per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale (IeFP);
-
quattro anni per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale (IeFP);
-
quattro anni per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
-
due anni per la frequenza del corso annuale integrativo per l’ammissione all’esame di Stato di cui all’art. 15, comma 6, del decreto legislativo n. 226 del 2005;
-
un anno per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale (IeFP) per coloro che sono in possesso della qualifica di istruzione e formazione professionale IeFP) nell’ambito dell’indirizzo professionale corrispondente;
-
un anno per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore.
Apprendistato di II livello
Finalità
Conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali.
Destinatari
Giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni di età. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo n. 226/2005, il contratto può essere stipulato a partire dal 17° anno di età.
Durata
La durata minima del contratto di apprendistato professionalizzante non può essere inferiore a sei mesi (fatta salva la disciplina di contratti per attività stagionali) e non può superare i tre anni. Per i profili del settore artigianato individuati dalla contrattazione collettiva la durata del contratto non può superare i cinque anni. Il Piano Formativo Individuale (PFI) è parte integrante e sostanziale del contratto di apprendistato e definisce la formazione dell’apprendista.
La formazione prevista per questo tipo di apprendistato è di tipo professionalizzante (competenze tecnico-professionali e specialistiche) ed è svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro. Tale formazione viene integrata dall’offerta formativa pubblica, interna o esterna all’impresa, ed è finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversale. L’offerta formativa pubblica viene erogata dalla Regione e finanziata nei limiti delle risorse disponibili.
Apprendistato di III livello
Finalità
Conseguimento di un titolo di studio di istruzione terziaria, universitario e post-universitario tra cui:
-
Diploma di istruzione tecnica superiore (diploma ITS)
-
Titoli di studio di alta formazione artistica, musicale e coreutica
-
Laurea triennale e magistrale
-
Laurea magistrale a ciclo unico
-
Master di I e II livello
-
Dottorato di ricerca
Il contratto può essere sottoscritto anche per lo sviluppo di una ricerca e per l’assolvimento del periodo di praticantato previsto per l’accesso alle professioni ordinistiche.
Destinatari
Possono essere assunti con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca i giovani tra i 18 e i 29 anni, aventi i requisiti previsti dalla legge per l’accesso ai percorsi di studio scelti.
Durata
Il Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015 che definisce gli standard formativi relativi ai livelli essenziali delle prestazioni, stabilisce una durata minima pari a sei mesi, mentre quella massima viene così declinata:
-
per l’apprendistato di alta formazione è pari alla durata ordinamentale dei relativi percorsi;
-
per l’apprendistato per attività di ricerca non può essere superiore a tre anni, salva la facoltà delle regioni e delle province autonome di prevedere ipotesi di proroga del contratto fino ad un anno in presenza di particolari esigenze legate al progetto di ricerca.